Incentivi per l’assunzione di persone disabili
La legge n. 68/99, come modificata dal decreto legislativo n. 151/15, prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili.
Tipologia ed entità dell’incentivo:
- A) 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/781;
- B) 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al dpr n. 915/782;
- C) 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Datori di lavoro beneficiari: Tutti i datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, anche se non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili.
Destinatari: Lavoratori disabili
Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo:
Il datore di lavoro deve presentare domanda, tramite procedura telematica, all’INPS che, entro 5 giorni, provvede a comunicare, telematicamente, l’effettiva disponibilità delle risorse per l’accesso all’incentivo. L’INPS, effettuata la riserva della somma pari all’ammontare dell’incentivo, assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 7 giorni per procedere alla stipula del contratto di assunzione. Il datore di lavoro, entro il termine perentorio di 7 giorni successivi all’assunzione, tramite procedura telematica, deve comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto di assunzione.
L’incentivo è erogato mediante conguaglio dei contributi.
Natura dell’aiuto e cumulabilità:
L’incentivo è erogato nel rispetto dell’art. 33 del Reg. UE 651/2014: l’intensità di aiuto non deve superare il 75 % dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.
Tempistica e scadenze:
L’incentivo è previsto per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il datore di lavoro deve:
- effettuare l’assunzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell’INPS circa la riserva della somma pari all’ammontare dell’incentivo;
- effettuare la comunicazione dell’avvenuta assunzione entro 7 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di assunzione.
Casi di esclusione:
Il datore di lavoro che non provvede ad effettuare l’assunzione e la comunicazione dell’avvenuta assunzione, entro i termini perentori assegnati, decade dal beneficio.
Il Centro Europeo di Studi Manageriali in qualità di ente accreditato alla Regione Lazio per i servizi per il lavoro può offrire consulenza sull’applicabilità degli incentivi e assistenza nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno dell’azienda.
Fonte: ANPAL – Repertorio Nazionale degli Incentivi