Whistleblowing: obblighi e opportunità

Whistleblowing: obblighi e opportunità

Entro il 17 dicembre 2023, le organizzazioni pubbliche e private sono chiamate ad adeguarsi al D. Lgs. 24/2023 istituendo adeguati canali di segnalazione illeciti.

Con il termine Whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione di violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Il Whistleblower, o “soffiatore di fischietto”, è colui che – al pari di un arbitro o di un poliziotto – richiama l’attenzione su attività non consentite affinché vengano fermate.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing), l’Italia ha emanato il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023.  La norma impone, a determinati soggetti sia pubblici che privati, l’obbligo di disporre – alla data del 17 dicembre 2023 – di adeguati sistemi di gestione delle segnalazioni inerenti a condotte pregiudizievoli, ai danni dell’ente di appartenenza e dell’interesse pubblico.

Il quadro regolatorio italiano è integrato anche dalle Linee Guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, recanti le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Whistleblowing si presenta anche come fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti o terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Guardando la nuova normativa in termini di opportunità, risulta semplice proiettarne l’effetto positivo sul rafforzamento delle misure di prevenzione delle violazioni. Risulta funzionale la disponibilità di un sistema che intercetti le criticità prima che possano generare danni, che operi un monitoraggio costante dell’organizzazione ai fini di un: a) consapevole e strutturato controllo dei rischi; b) sostegno concreto al commitment aziendale verso la sostenibilità.

Prevenire i comportamenti corruttivi, favorendo l’emersione degli atti illeciti e la diffusione di una cultura orientata alla trasparenza, è l’obiettivo alla base della Direttiva nata in Europa e recepita negli ordinamenti di tutti gli Stati membri. Si configura dunque l’esigenza di definire i requisiti minimi sui quali edificare i sistemi atti a ricevere e processare le segnalazioni relative alle violazioni del diritto nazionale ed europeo, garantendo protezione efficace ai soggetti coinvolti.

Le segnalazioni possono avvenire:

  1. internamente all’azienda
  2. all’esterno, mediante il canale istituito da Anac
  3. pubblicamente tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione
  4. verso l’Autorità giudiziaria o contabile.

Nella sostanza, il primo adempimento per i soggetti interessati dalla norma, è l’attivazione di un canale di segnalazione, in grado di garantire assoluta riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, in merito al contenuto della segnalazione e alle identità della persona che segnala e di quanti vi risultino coinvolti o menzionati. Le organizzazioni devono dunque dotarsi di sistemi atti ad acquisire comunicazioni effettuate sia in forma scritta che orale, gestiti da un responsabile o ufficio interno, oppure da un soggetto esterno con requisiti di autonomia e specifica formazione.

La disciplina si rivolge, tra i Soggetti privati, a quelli che rientrano in una delle seguenti casistiche:

  1. Soggetti che abbiano impiegato, nell’anno solare precedente a quello in corso, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
  2. Soggetti che rientrino nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti.
  3. Soggetti dotati di un modello di organizzazione e gestione 231.

L’obbligo di predisporre canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  1. le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  2. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  3. gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  4. i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di riferimento e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

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